venerdì 18 aprile 2014

Legge Regionale Lazio per l'acqua pubblica

L’acqua fa gola, torna l’assedio

— Andrea Palladino, ROMA, 17.4.2014
Acea. Il Messaggero (Caltagirone): per risanare i conti di Roma vendere il 21% di azioni. All'assemblea del 5 giugno andrà in scena lo scontro sulla natura sociale del gruppo: il sindaco Marino aveva chiesto il ricambio del management
La curva delle azioni della mul­ti­na­zio­nale romana Acea è il vero ter­mo­me­tro delle inten­zioni poli­ti­che sulle pri­va­tiz­za­zioni. Nel giu­gno del 2011 — dopo i refe­ren­dum sull’acqua — le azioni ini­ziano una repen­tina discesa verso i minimi sto­rici. Il mana­ge­ment nomi­nato dai soci pri­vati era nel panico, il pro­getto di allar­gare a dismi­sura la gestione dei beni comuni rischiava di sal­tare defi­ni­ti­va­mente. La prima rea­zione fu dura: bloc­care tutti gli inve­sti­menti, creando una pres­sione, discreta ma sof­fo­cante, per cor­rere ai ripari.
La prima mossa fu la richie­sta di un parere legale a un avvo­cato di ecce­zione, il figlio del pre­si­dente Napo­li­tano, Giu­lio, che pre­sentò una rela­zione su come recu­pe­rare almeno una parte di quel pro­fitto garan­tito abro­gato dai refe­ren­dum. La pre­oc­cu­pa­zione degli inve­sti­tori d’altra parte era evi­dente. Nei mesi pre­ce­denti il voto dell’articolo 23 bis della legge Ron­chi — poi abro­gato — che avrebbe obbli­gato il comune di Roma a cedere buona parte di quel pac­chetto del 51% delle azioni ancora in mano pub­blica, aveva risve­gliato l’interesse dei grandi gruppi finan­ziari. Con Cal­ta­gi­rone in prima fila. Erano gli anni della gestione Ale­manno, il sin­daco che aveva in tasca il pro­getto di ces­sione di quel poco di sovra­nità sui ser­vizi pub­blici ai suoi grandi elet­tori. Poi, per i soci pri­vati del colosso dell’acqua, primo ope­ra­tore del set­tore idrico in Ita­lia, ini­zia­rono mesi dif­fi­cili. Con il cam­bio della guar­dia al comune di Roma.
Oggi — a tre anni dal voto popo­lare del giu­gno 2011 — Acea torna a sca­lare le vette della Borsa di Milano, con un nuovo record sto­rico. La curva delle azioni ha ripreso a salire spinta da due asset: l’arrivo di Mat­teo Renzi e la discus­sione sui conti romani, appesi al decreto che dovrebbe sal­vare il sin­daco Marino dal crack. Qual­cosa si muove per gli ideo­logi della gestione pri­vata a tutti i costi, par­titi alla ricon­qui­sta delle posi­zioni per­dute. Par­tendo pro­prio da Roma. Ovvero dalla madre di tutte le privatizzazioni.
La porta d’ingresso oggi si chiama bilan­cio comu­nale, e il suggerimento-diktat per Igna­zio Marino è arri­vato pun­tuale dal gior­nale romano il Mes­sag­gero, con­trol­lato da Fran­ce­sco Gae­tano Cal­ta­gi­rone, il prin­ci­pale socio della hol­ding romana, con in mano il 16% delle quote. «Ven­dere il 21% delle azioni di Acea» è la solu­zione per sanare i conti, spie­gava ieri il quo­ti­diano, dedi­cando ampio spa­zio alle dimis­sioni dell’assessora capi­to­lina al bilan­cio Daniela Mor­gante. Nei mesi scorsi Marino aveva pro­vato a imporre il suo peso di prin­ci­pale azio­ni­sta ad Acea, scon­tran­dosi con un muro. E l’impressione è che Renzi non stia pro­prio dalla sua parte. L’ex sin­daco Acea la cono­sce bene: da anni Firenze è il socio di rife­ri­mento di Publiac­que, il gestore degli acque­dotti di buona parte della Toscana e l’attuale pre­si­dente Era­smo D’Angelis — vici­nis­simo al pre­mier — è un fer­vido soste­ni­tore della pre­senza dei pri­vati nella gestione del sistema idrico inte­grato. Una tem­pe­sta per­fetta, pre­an­nun­ciata da un emen­da­mento — poi caduto — di Linda Lan­zil­lotta (asses­sora all’epoca Rutelli, quando il Cam­pi­do­glio firmò la prima pri­va­tiz­za­zione alla fine degli anni ’90) che ten­tava di imporre la ces­sione delle quote di Acea sul mercato.
Poche ore dopo la moral sua­sion del Mes­sag­gero, sono arri­vate le parole del pre­si­dente della hol­ding romana Gian­carlo Cre­mo­nesi, uomo del cer­chio magico di Cal­ta­gi­rone: «Io temo che una par­te­ci­pa­zione pub­blica impor­tante nelle società ero­ga­trici dei ser­vizi pub­blici locali — ha com­men­tato durante un incon­tro alla Camera di com­mer­cio — fac­cia dimi­nuire il grado di atten­zione e di veri­fica sulla qua­lità dei ser­vizi: è come se il con­ce­dente veri­fi­casse se stesso. Quanta voglia ha il con­ce­dente di deci­dere se la società in que­stione dev’essere san­zio­nata o meno?». Parole che anti­ci­pano quale sarà la stra­te­gia del gruppo Cal­ta­gi­rone nei pros­simi giorni, che si annun­ciano di fuoco. Il 5 giu­gno l’assemblea dei soci si dovrà con­fron­tare con la posi­zione di Marino, che nei mesi scorsi aveva chie­sto un ricam­bio deciso del management.
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08/04/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 Pag. 16 di 696

Leggi Regionali
Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5
Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011 detta, nel rispetto dei principi di cui alla legislazione statale in materia, le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione.
2. A tale scopo, la presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell’intero ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Art. 2
(Principi generali)
1. L’acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilitàe l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.
2. L’acqua è un bene finito, indispensabile e necessario all’esistenza di tutti gli esseri viventi e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque comunque destinate al consumo umano secondo le norme vigenti. Ai sensi dell’articolo 144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione, l’igiene e la cura umana è prioritario
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Ai sensi dell’articolo 144, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli altri usi sono
ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.
4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.
5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in
conformità all’articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006.
6. Attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua ai sensi del comma 5, viene altresì redatto dall’Autorità degli ambiti di bacino definiti ai sensi dell’articolo 5, con cadenza annuale, un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico. Tali report dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Autorità degli ambiti di bacino.
7. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all’interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell’ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all’applicazione delle regole della concorrenza.
Art. 3
(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)
1. Per ogni bacino idrografico di cui all’articolo 5 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell’international water association. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d’uso delle risorse idriche.
2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all’istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:
a) il diritto all’acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall’articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del dirittoall’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano” non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:
a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
b) l’uso corretto e razionale delle acque;
c) l’uso corretto e razionale del territorio.
9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
10. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 devono essere
aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
Art. 4
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)
1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.
2. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l’affermazione dei principi
enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonchésecondo quanto disposto dall’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.
Art. 5
(Ambiti di bacino idrografico)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazionefra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Le Autorità degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione deve rilasciare alle Autorità di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di bacino idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.
3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l’uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti numero 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell’unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che sono sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di bacino concessionarie delle derivazioni.
4. Ad ogni ambito di bacino idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all’interno del bacino idrografico.
5. Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:
a) alle assemblee decisionali dell’ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d’ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l’esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;
b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell’ambito di bacino
idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell’ambito di bacino idrografico;
c) in attuazione di quanto stabilito all’articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato;
d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell’ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.
Art. 6
(Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)
1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, fermo restando quanto stabilito all’articolo 5, comma 5, lettera d), la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’articolo 822 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell’articolo 824 del codice civile.
Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.
3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere
separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico.
Art. 7
(Fondo regionale per la ripubblicizzazione)
1. Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale vigente e dell’autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, nell’ambito del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, un “Fondo regionale per la ripubblicizzazione”.
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale.
3. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. A decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante le risorse preordinate nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione).
Art. 8
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.
2. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativadi cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
Art. 9
(Fondo regionale di solidarietà internazionale)
1. Al fine di concorrere ad assicurare l’accesso all’acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. Ferma restando l’operatività delle convenzioni di cooperazione in essere di cuiall’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all’individuazione degli ambiti di bacino idrografico di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 11
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, lì 4 Aprile 2014
Il Presidente

Nicola Zingaretti

giovedì 17 aprile 2014

Telecom recidiva

Telecom condannata all’allaccio del telefono fisso con provvedimento di urgenza
Tribunale Arezzo, sentenza 19.11.2008 (Enrico Ancillotti)
Una signora americana, proprietaria di una un’abitazione nelle campagne di Arezzo, nel marzo del 2008 si rivolse alla Telecom per ottenere l’allacciamento alla rete telefonica fissa.
La compagnia telefonica, però, nonostante l’invio di tutta la documentazione richiesta e nonostante i vari solleciti formulati, non ha mai provveduto né ad effettuare i lavori, né a giustificare la motivazione del ritardo.
Gli avvocati Della Giovampaola e Benincasa cui si è rivolta la signora hanno richiesto alla Telecom di eseguire immediatamente i lavori.
Rispondeva la compagnia telefonica sostenendo che lo spostamento della data di attivazione era da ascriversi non a Telecom, bensì alla mancanza di permessi necessari alla realizzazione dell’impianto.
I legali provvedevano allora ad accertarsi presso il Comune di Cortona, primo se non unico organo amministrativo al quale dovevano essere richiesti i necessari permessi, se effettivamente Telecom si fosse attivata in tal senso, sentendosi rispondere che, al contrario, nessuna richiesta risultava essere pervenuta.
A questo punto i legali hanno richiesto un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Arezzo per avere l’immediata esecuzione dei lavori necessari per ottenere l’agognato allacciamento alla rete telefonica.
I legali, tra l’altro, hanno sottolineato che, pur non sussistendo più un monopolio di diritto in capo alla Telecom, quest’ultima agisce sempre in posizione di “monopolio di fatto”, per cui tale Società, essendo la reale proprietaria del c.d. “ultimo miglio”, cioè di quel tratto di linea telefonica che unisce materialmente le centrali telefoniche alle abitazioni, è la sola che può e deve provvedere all’allaccio.
Senza contare che l’art. 52 del D. LGS. 259/2003 (Codice per le Comunicazioni Elettroniche) impone che i servizi di comunicazione elettronica debbono essere messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.
Il giudice del Tribunale di Arezzo ha pienamente accolto le istanze della ricorrente.
La dottoressa Labella, ha riscontrato i due elementi caratterizzanti il procedimento di urgenza:
- il fumus, in quanto Telecom non ha provato che i ritardi non fossero imputabili a sé stessa;
- il periculum, in quanto la donna, abitando da sola in un luogo isolato e malservito anche con la telefonia mobile, e non potendo usufruire di un servizio essenziale come quello telefonico fisso, non avrebbe potuto, in caso di incidente o di pericolo, aiuto ad alcuno.
Per tali motivi il Giudice ha ordinato alla Telecom di provvedere, immediatamente, o nel più breve tempo possibile, allo svolgimento dei lavori necessari per l’allacciamento presso l’abitazione della ricorrente della linea telefonica, con la condanna della stessa società resistente al rimborso delle spese legali.
(Altalex, 5 dicembre 2008. Nota di Enrico Ancillotti)





Tribunale di Arezzo
Sentenza 19 novembre 2008
Udienza del 19/11/08 nella causa n.1017 /2008
Avanti al G.I. dott sono comparsi
L’Avv. Della Giovampaola e Benincasa per la ricorrente. L’Avv. Salvatore per la Telecom SpA il quale si costituisce con deposito di comparsa alla quale si riporta
I procuratori della ricorrente insistono per la concessione del provvedimento d’urgenza sussistendone i presupposti
Il Giudice
Rilevato che nel caso di specie sussiste il fumus attesa l’evidente disagio dell’utente ed allo stato la controparte non ha provato che i ritardi sono dovuti a cause non imputabili a Telecom;
che inoltre sussiste il periculum del grave ed irreparabile danno atteso che la resistente non ha specificamente contestato (e dunque le circostanze devono ritenersi come pacificamente ammesse) che nel luogo per cui è causa non vi è copertura con il cellulare: trattasi di luogo isolato e vi è copertura solo da parte della Telecom ed infine la ricorrente vive da sola;
che dette circostanze costituiscono pericolo di grave ed irreparabile danno per la persona della ricorrente se solo si pensi ad un eventuale incidente domestico o altro che rendesse indispensabile l’utilizzo del telefono per la richiesta di aiuto
P.Q.M.
ordina alla Telecom Italia S.p.A. di provvedere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile allo svolgimento dei lavori necessari per l’attivazione presso l’abitazione della ricorrente sita in Cortona (AR) località ***** della linea telefonica relativa al n.******* assegnato alla ricorrente e non ancora attivato.
Visto l’art.669 octies VI comma cpc condanna la Telecom a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.943,00 di cui €.93,00 per spese €.400,00 per diritti ed €.450,00 per onorari oltre Iva e cap come per legge, ed il 12,5 % per rimborso delle spese in generale.
Dott. ssa Carmela Labella

Nonostante questa sentenza, a cui qualsiasi avvocato può richiamarsi per azioni simili e successive ad essa, Telecom continua ad agire nei riguardi dell'utenza in modo non conforme alla legge rifiutando l'allaccio per fumosi "motivi tecnici", in quanto non spiegati, anche a chi non si trova in una landa desolata (ammesso che in una Italia densamente popolata ce ne possano essere) ma alla periferia, ad esempio, di una ridente cittadina e con utenze in atto da anni sia nel lotto di fronte che di lato a chi ha richiesto l'allaccio alla rete.
Come il semplice buonsenso e l'aderenza sana alla realtà può suggerire a chiunque (ma a quanto pare non a Telecom), dato che per le infrastrutture essa agisce in base al "monopolio naturale" e dunque è l'unica in Italia ad esercitare questa facoltà, non può negare il diritto alla linea telefonica fissa a nessun cittadino italiano, a meno che egli non sia l'unico abitante di una cima di montagna. Ma, in mancanza del sano senso della realtà, esiste la Legge: l’art. 52 del D. LGS. 259/2003 (Codice per le Comunicazioni Elettroniche) impone che i servizi di comunicazione elettronica debbono essere messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.


Matteo ha dovuto turarsi il naso?

Da: L'Espresso

Quanti impresentabili
nel sottogoverno di Matteo Renzi

Ex berlusconiani di ferro, inquisiti, incompetenti. Fra i 44 sottosegretari e i 9 vice-ministri spunta di tutto. Col rischio che, per accontentare partiti e correnti, l’esecutivo si dimostri una truppa allo sbaraglio


martedì 15 aprile 2014

Buona Pasqua

Buona Pasqua a tutti coloro che entrano in questo blog!!

lunedì 14 aprile 2014

Renzi e Beppe Grillo a confronto

Da: Il Fatto Quotidiano


Carla Ruocco brava e sincera.


Questa bella donna di circa 40 anni è il deputato che io ho votato in quanto era il candidato a 5 Stelle della mia zona.
Sono contenta di lei perché è intellettualmente onesta e assolutamente sincera.
Non su tutto quel che dice sono d'accordo, ma questo non toglie la validità del suo operato ai miei occhi. 
Intanto, come si vede da questo video, è una persona di ormai rara buona educazione, moderazione e finezza, sempre più scarsa in Aula, come in televisione, come anche nella vita di tutti i giorni.
Nonostante Carla, però, alle elezioni europee di maggio non tornerò a dare il voto al Movimento di Beppe Grillo e non solo perché ho constatato che non sono tutti come Carla gli eletti del Movimento.
Questo vuol dire che non basta selezionare delle persone con i voti degli iscritti ai Meet-up (gli unici di cui si accetta il voto attraverso la rete) per avere persone valide ad occuparsi dei problemi comuni della gente: quei cittadini di cui i rappresentanti del Movimento si riempiono la bocca.
Questo non vuol dire che il Movimento 5 Stelle non sia valido, anzi, esso è necessario, perché senza questi quasi 9 milioni di voti oggi la Palude ristagnerebbe nelle proprie rendite di posizione.
Sicuramente il PD non avrebbe dato spazio a Matteo Renzi se non ci fosse stato questo forte voto al Movimento fuori dagli schemi. Si sono rassegnati e piegati al FARE di Matteo anche perché c'era Grillo che premeva con i suoi voti, fra cui il mio, e anche per i 3 milioni di voti che Matteo ha preso come Segretario del PD, fra cui il mio.
L'intelligenza del PD è stata far votare anche i non iscritti, come me, così ha conquistato forse anche un voto alle Europee per il partito: il mio.
Non volendo rivotare per il M5S per i motivi che ho illustrato in altri post, avevo deciso di non andare proprio a votare. In fondo l'ho fatto, nauseata, per diversi anni, come molti. Poi ho pensato che, se voglio che Matteo abbia forza di governo per cambiare le cose, il mio voto serve: perché la sua linea si rafforzerà conquistando un voto in più per un partito che, mancando lui, non avrei mai votato. Molti faranno come me credo. Matteo mi piace: ha coraggio. 
Non comprendo fino in fondo l'ostilità di Beppe Grillo nei suoi confronti. O lui sa di Matteo Renzi cose provate che non sappiamo, oppure il suo atteggiamento mi è incomprensibile.
Come mi è incomprensibile il suo favore al secessionismo...
Non si può cancellare il Risorgimento, si deve cambiare l'Italia, ripulirla, non è tornando indietro che si rimedia allo sfascio.
Non ha visto Salvini dentro casa sua come si rubava bene? I mali sono tutti a Roma? A Roma sono arrivati da ogni parte del Paese per mangiare, sporcarla, violentarla... magari ci fossero rimasti solo i romani veri che sono lavoratori, che vivono e lasciano vivere, che sono tolleranti e si accontentano di poco: i ladri furbi e corrotti hanno molto poco del vero spirito romano.
Dunque Grillo non lo seguo, non lo capisco. Anche l'uscita dalla moneta unica, dovrebbe sapere che è un'operazione impossibile senza far pagare i costi al popolo: e che costi!!
Non dovevamo entrarci allora, come hanno fatto la Danimarca e la furba Gran Bretagna. 
L'Europa va cambiata, come dice Matteo. Non è fuggendo, uscendo dalla porta che si risolvono i problemi. Ci vuole più coraggio ed intelligenza ad affrontarli.
Dunque fa bene Matteo Renzi a dire: "Lampedusa è la frontiera dell'Europa."
Il messaggio è chiaro. L'Europa degli egoismi, dei nazionalismi deve cambiare. Pena la sua fine. Non può e non deve esistere un'Europa di comodo: ci sto finché mi conviene.
Inoltre bisognerebbe finirla di mandare in economia i Fondi Europei visto quanti ne versiamo nelle casse comuni.
Sta ai politici decidere i Programmi per l'accesso ai Fondi Europei.
Un politico di IdV, che è stato al Consiglio Europeo fino ad ora anche grazie al mio voto, in questi anni mi ha sempre inviato i Programmi per avere accesso ai Fondi Europei. Ho notato cose fumose ed inutili: mai un qualcosa di concreto, la possibilità di accedere ad esempio a finanziamenti per una innovazione fondata su idee tecnico scientifiche, per realizzare apparecchiature realmente innovative, ad esempio in campo sanitario... Solo fumosi progetti di informatizzazione per iniziative volte a ricadute sociali... Ma così non si fa innovazione! Vorrei vedere una concretezza che fino ad ora non ho visto.  Così questi Fondi, quando non vanno in economia, vanno a finire nelle tasche di venditori di fumo che non sollevano in niente né l'economia né l'immagine dell'Italia. 
Infine, sempre valutando i fatti senza partigianerie, non sopporto gli ipocriti cronisti che fermano la gente che va agli spettacoli itineranti di Beppe chiedendo: "Ma lei si rende conto che paga per ascoltare un comizio?"
Ma questi idioti non si rendono conto che i comizi degli altri partiti li paghiamo noi con il finanziamento che ci hanno estorto? E siccome non gli basta si fanno dare anche i soldini da gente come Riva, quello di Taranto per capirci, per le loro campagne elettorali? Ricordo a tutti, ad esempio, i 90.000 euro dati da Riva a Bersani per la sua campagna elettorale di qualche anno fa. Almeno Grillo si finanzia da solo e i suoi spettacoli-comizio sono anche molto divertenti.   

martedì 8 aprile 2014

Giugno, luglio e settembre

Ripropongo l'annuncio già pubblicato in precedenza aggiornandolo, giacché il mese di agosto non è più disponibile perché occupato da amici.

Euro 1000 mensili per giugno e settembre
Euro 600 per gg. 15      "              "

Euro 1500 mensili per luglio 
Euro 800 per gg. 15       "

Dal balcone si vede il mare

Posti letto 5-6

Casa su due piani con giardino, doccia esterna con acqua calda, 2 bagni, elettrodomestici, patio coperto con affaccio sul giardino attrezzato con tavolo  e piccolo barbecue.

Località Sabaudia (LT) mare raggiungibile in bicicletta.
Patio coperto
Se interessati chiamare 3497878211 

Mondo pazzo che di più non si può!

Da: La Voce

Allucinante caso in Pakistan

Bambino di 9 mesi arrestato e accusato di tentato omicidio

Libero solo dietro pagamento di una cauzione

Lahore - Allucinante vicenda in Pakistan dove un bambino di appena 9 mesi è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. L'incredibile vicenda è avvenuta ieri a Lahore, la seconda città del Pakistan, dopo Karachi, con circa 11 milioni di abitanti. Muhammad Mosa Khan, il piccolo di soli 9 mesi, è stato arrestato insieme a tutta la sua famiglia dall'ispettore di polizia Kashif Ahmed con l'accusa di aver partecipato a un violento lancio di sassi e bastoni contro degli agenti tale da poterli ferire e uccidere.

Il mese scorso si erano presentati a casa di Muhammad Mosa Khan degli agenti per perquisire la casa dei genitori, rei di non aver pagato la bolletta della luce. Secondo quanto riportato dagli agenti stessi, un nutrito gruppo di persone, tra cui il bambino, avevano opposto resistenza con un lancio di pietre e bastoni. 
Gli agenti di polizia hanno provveduto a prendere le impronte digitali del bambino e lo hanno rilasciato dietro cauzione. Muhammad Mosa Khan, attualmente libero, dovrà comunque presentarsi in tribunale il prossimo 12 aprile per difendersi dal procedimento a suo carico per tentato omicidio.

Il piccolo mentre gli prendono le impronte digitali


Povero piccolo amore... In quale folle e stupidissimo mondo ti tocca vivere!

Ho letto che il funzionario di polizia che ha fatto questa insensata operazione è stato sospeso.
Speriamo che sia vero!

Da: Il Secolo XIX

....Secondo la polizia, all’arrivo degli agenti, tutti, compreso il lattante, avrebbero scagliato pietre e oggetti vari.
Il padre del bambino sostiene invece che l’assalto alla polizia è dovuto al fatto che gli agenti stavano cercando di bloccare con violenza una manifestazione contro la carenza di energia elettrica.
Sia come sia, l’infante è comparso in Aula seduto sulle ginocchia di suo padre e stringendo un biberon. In un video molto popolare in questi giorni, si vede addirittura il bambino sottoposto al prelievo di impronte digitali.
Tutti gli indagati sono stati poi rilasciati su cauzione, mentre il piccolo Mosa è stato proscioltoSospeso il funzionario di polizia che ha istruito il caso.

venerdì 4 aprile 2014

ENEL con il trucco

Da: Milano Finanza.it


Elettricità: mercato tutelato batte mercato libero per convenienza


Qual è il mercato dell'energia elettrica più conveniente per le micro e piccole imprese, il mercato libero o il mercato tutelato? Quest'ultimo, almeno secondo uno studio dell'Acquirente Unico, la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici (GSE), cui è affidato il compito di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o alle imprese di vendita al dettaglio, per la fornitura ai piccoli consumatori che fanno parte del cosiddetto "mercato tutelato" cioè che non acquistano sul mercato libero. 

Lo studio ha rilevato che a sette anni di distanza dalla apertura del mercato elettrico ai piccoli consumatori, il prezzo del mercato tutelato per le micro e piccole imprese è da 4 anni inferiore ai prezzi praticati dal mercato libero, in concomitanza con un regime di prezzi discendenti. Prezzi che, tuttavia, non si traducono in effettivo risparmio. "In tutta Europa i prezzi dell'energia sono in calo, ma ovunque i consumatori non beneficiano di questo fenomeno per via dei crescenti oneri fiscali e para fiscali che si scaricano in bolletta", ha spiegato Paolo Vigevano, presidente e amministratore aelegato dell'Acquirente Unico.
Lo sapevo che sul Mercato Libero l'energia sarebbe costata di più. Lo dice la parola stessa "Mercato Tutelato", vuol dire calmierato, che c'è un controllo.
Ebbene leggete cosa può accadere oggi a chi chiede un allaccio all'ENEL. Voi credete che basti fare la normale procedura ormai esclusivamente on-line e tramite call-center? Assolutamente no e ne ho le prove.
Un aspirante utente chiama il numero verde 800900800 e chiede un allaccio ENEL domestica a settembre 2013. 
Dopo pochi giorni gli arriva una lettera con la seguente carta intestata: 
ENEL - L'Energia che ti ascolta 
Casella Postale 1100 - 85100 Potenza  
ENEL Servizio Elettrico SpA - Società con unico socio 
Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125

Nella lettera si comunica il preventivo di spesa e si scrive che daranno corso al contratto al ricevimento dell'istanza compilata nei moduli inviati in allegato e sottoscritta dall'interessato.
Tutto viene eseguito a puntino.
Gli anonimi esseri umani che rispondono al call-center (danno un codice e un nome ma non un cognome) rassicurano la persona contraente che tutto è arrivato e l'allaccio avverrà entro e non oltre il 5 novembre 2013, verrà contattata da un tecnico per un sopralluogo a cui, se crede, potrà essere presente: loro hanno il suo numero di casa e di cellulare. Non possono dare i numeri di telefono del Servizio tecnico, saranno loro a contattarlo.
L'aspirante utente alla luce elettrica domestica viene chiamato al telefono da un tizio che dice di essere un tecnico ENEL incaricato del sopralluogo. L'utente concorda un giorno e un'ora per farsi trovare sul posto della casa senza luce. Apprende poi che il tecnico è andato in un altro giorno ed in un'altra ora di quella concordata e, facendo il sopralluogo, si è lamentato con un operaio edile che sta lavorando all'esterno dell'abitazione dell'aspirante utente "perché bisognerà anche mettere un palo della luce".
Passa il tempo ma il desiderato allaccio non avviene. I solleciti al call-center ricevono tranquillizzanti rassicurazioni da parte degli addetti: "Tranquillo, i documenti sono tutti a posto, avrà la luce entro il 5 novembre 2013 come promesso."
Il 5 novembre mattina, non vedendo nessun tecnico ENEL, l'interessato contraente chiama di nuovo: la risposta, appuntata con l'ora ed il codice di chi risponde, è: "Verranno in giornata, stia tranquillo, qui sul monitor leggo che devono metterla entro oggi."
Passa il 5 novembre 2013 e non si vede nessuno. Proteste e si apprende che IL CONTRATTO E' STATO ANNULLATO.
"Ma da chi?!!! Io non ho annullato niente!" Dice esasperato il contraente. Manda fax di protesta disconoscendo tale annullamento. 
Il Codice Civile stabilisce che un contratto non può essere sciolto in modo unilaterale!
Un tale Alessandro del call-center dice polemicamente che "Deve inviare fotocopia di un documento insieme al fax, che altrimenti potrebbe aver inviato chiunque!"
Il poveretto (lo hanno fatto diventare tale!) invia di nuovo il fax con la fotocopia del documento di identità.
ENEL, invece di riattivare il contratto annullato NON SI SA DA CHI E QUANDO, rinvia i documenti per una nuova istanza.
"Ma non posso ricominciare tutto d'accapo! E' da settembre che mi serve la luce e siamo a novembre!" Dice esasperato il poveretto. Quelli del call-center, 800900800, mossi a pietà gli danno il numero del tecnico che ha fatto il sopralluogo e dicono che risulta che è proprio il Servizio Tecnico che ha annullato il contratto dicendo che lui la luce non la voleva più!
L'indignazione del  contraente, a cui era ovviamente stato assegnato un numero cliente, è alle stelle. Pensa che quelli del Servizio Tecnico sono pazzi. Li chiama e si sente dire che è stato lui a dire che non voleva più la corrente elettrica, anzi, che lo ha ribadito tramite "un suo uomo di fiducia". Il poveretto cade dalle nuvole e trasecola: egli NON HA NESSUN UOMO DI FIDUCIA, mica è un boss con gregari al seguito... Né si è mai sognato di non volere più la luce elettrica! Ma come si fa a vivere oggi senza luce elettrica?!! Pensa che il tecnico che lo ha detto è pazzo, ne girano tanti! Però, anche se potrebbe dargli querela per una affermazione assolutamente falsa, vuole solo la luce a casa sua e non vuole perdere soldi e tempo per tribunali per anni con un oscuro tecnico mitomane. Dunque ci parla per telefono e quello si offre di inviargli dei documenti che, se lui li riempie e li firma, avrà la luce. L'utente lo asseconda e firma tutto. Ma il tempo passa e la luce non viene.
Ricomincia a telefonare all'800900800 ma, quando gli chiedono il numero cliente, dicono che risulta annullato.
L'uomo si indigna, rifà la storia, prende le carte e chiede cosa ne è stato del suo fax con documento che disconosceva l'annullamento. Si trova davanti un muro senza spiegazioni plausibili, se non che doveva ricominciare daccapo con i moduli nuovi inviatigli.
"Ma allora è una nuova istanza, con un nuovo numero cliente! A cosa sono serviti allora la mia firma e il mio documento? Avete accettato un annullamento senza mia firma, contraente, e senza mio documento e non accettate la mia smentita con firma e documento?"
INCOMPRENSIBILE, a termini di Codice Civile!
Legge le carte che gli ha fatto firmare il tecnico e scopre che il numero cliente è diverso. Il Call-Center dice che per quel numero cliente deve chiamare un altro numero verde: 800900860. 
Scopre così che il tecnico che ha annullato il suo  contratto al posto suo, annullamento accettato da ENEL che però NON HA RIATTIVATO TALE CONTRATTO nonostante la sua firma corredata da documento di identità, l'ha dirottato sul Mercato libero di ENEL!
Questa storia è vera e documentabile, quanto inspiegabile sul piano logico e giuridico.
Vi risparmio il carteggio con ENEL che paga del personale per rispondere alle e-mail, alle raccomandate, ai fax con un linguaggio della serie: "mi non so, mi son foresto".
In pratica non spiegano perché accettano annullamenti di contratto sulla parola del Servizio Tecnico e spiegano che in realtà è proprio un'altra Società creata da ENEL: ENEL Distribuzione S.p.A. che, guarda caso, serve sia ENEL Maggior Tutela (contratto annullato dal tecnico senza firma del contraente) sia ENEL Mercato Libero.
Insomma fanno come gli pare e si trincerano dietro le parole di un tecnico e che l'utente se la vedesse in Tribunale con lui.
Una vera follia! Se a casa vostra viene un tecnico dell'ENEL non è che è venuto in veste privata, ma nell'esercizio di una funzione di cui l'ENEL deve rispondere.
Invece l'ENEL non ne risponde.
Ma c'è di meglio!
L'utente si è rivolto all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) che dovrebbe tutelare il consumatore!
Dopo aver aperto una pratica con un numero ed una sigla a cui fare sempre riferimento, ha chiesto tutta la documentazione che il poveretto che voleva la luce domestica ha inviato, il risultato, alla fine di una montagna di carte vera e propria fra fax all'ENEL e reclami, è stato che l'AEEG gli dice che deve rivolgersi alla Magistratura contro il tecnico!!!
Ma mica ha litigato con il vicino di casa il contraente!!!!
Si è rivolto all'ENEL e tutte le persone con le quali è venuto in contatto, dai "risponditori" dei Call-Center al personale incaricato dei sopralluoghi, per l'utente sono ENEL!!!
E, aggiungo, ma cosa gliene importa al cittadino degli impicci che fa l'ENEL con le Società che ha figliato?
Se si chiamano ENEL SERVIZIO ELETTRICO, ENEL DISTRIBUZIONE o come gli pare è comunque un'organizzazione che si è data ENEL e di questo deve rispondere. Non può dire: io sono ENEL Maggior Tutela e gli allacci li fa un'altra Società che si chiama ENEL Distribuzione, dunque non mi riguarda. Però accetta l'annullamento dei contratti, che ha sottoscritto con l'utenza, fatti da personale di questa Società che si occupa della Distribuzione che non la riguarda!!!
E' talmente assurdo tutto questo che sembra inventato!
Il Diritto del cittadino, poi, è sotto i piedi!!
Concludo con la pubblicazione della risposta del contraente ENEL all'AEEG a cui si era rivolto per avere giustizia: 

Prendo atto che tutto è stato inutile e, dunque, dispiace constatarlo, anche il mantenimento sulla spesa pubblica di codesta struttura.
Non era mia intenzione chiedere un risarcimento per il danno ricevuto dall'annullamento della mia richiesta di allaccio all'energia elettrica fatto ad ENEL Servizio elettrico Maggior Tutela che mi aveva assegnato il numero cliente 687270622.
La mia denuncia mirava a cercare la spiegazione di un fatto inspiegabile in un Paese civile in modo che, sanzionando chi l'ha causato, potesse non ripetersi più.
Ma, nonostante Vi abbia inviato ampia documentazione della mia vicenda con un fax di pagg. 1 + 26 Allegati, Voi rispondete come se l'utente non abbia detto nulla, senza tenere conto del fatto che chi ha annullato la mia pratica NON SONO STATO IO.
Non avete fatto altro che girare e me le difese d'ufficio dell'ENEL riscrivendomi qui sotto CHE IO HO ANNULLATO IL MIO CONTRATTO: dimostrazione lampante della Vs. inutilità.
Ritengo, inoltre, insultante che mi si rigiri una menzogna, nonostante le prove, anche logiche, del contrario senza tenere in NESSUN CONTO le mie dichiarazioni suffragate da testimonianze.
Di fatto codesto Sportello non difende affatto il consumatore-utente ma fa da passacarte duplicativo della corrispondenza che avviene fra chi ha ricevuto il danno e l'Ente che doveva erogare il servizio.
Infine la Vs. inutilità è dimostrata dall'invito all'utente di rivolgersi alla Magistratura (implicitamente è come ammettere che ho perso solo del tempo con Voi), quando nelle innumerevoli dichiarazioni da me fornite (ricordo che,per avere il contatore, sono stato costretto a rivolgermi anche ai Carabinieri che hanno telefonato al Servizio Tecnico di ENEL Distribuzione) ho affermato che non potevo perdere tempo e soldi per querelare il tecnico che ha fatto tutto questo.
Un cittadino che chiede un'utenza, che accetta il preventivo, che attende solo l'allaccio, secondo la Vs. inchiesta è in balìa di un tecnico mandato dall'ENEL e la faccenda non può che risolversi fra l'utente e la persona-tecnico dell'ENEL Distribuzione davanti alla Magistratura?
Una faccenda fra privati dunque secondo lo Sportello dell'AEEG?
Chi ha ostacolato il mio allaccio ad ENEL Maggior Tutela annullandolo con menzogne (ma ENEL lo ha accettato senza mia firma né mio documento) poi dirottandomi ingannevolmente ad altra Società, ENEL Mercato Libero, si è presentato a nome di ENEL, non come un privato cittadino. Perché ENEL Servizio Elettrico S.p.A. consente queste manipolazioni dell'utenza da parte del suo personale? Non ne è forse responsabile? 
In conclusione, ritengo molto più esaustiva e completa l'ultima missiva dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. datata 20 marzo 2014 in cui, almeno, si ammette che è ENEL Distribuzione che deve rispondere dell'annullamento e del tecnico inviato.