Fra le tante notizie dolorose mi ha colpito quanto accaduto al figlio di un chirurgo romano in vacanza ad Ostuni.
Il ragazzo, sedicenne, sabato 6 agosto è uscito dall'alloggio presso il Villaggio Valtur, dove stava con suo padre ed il fratellino, per andare a festeggiare sulla spiaggia l'ultimo giorno di vacanza: l'indomani infatti era prevista la partenza per il ritorno a casa. Era con amici delle vacanze e alle h. 23:00 il padre l'ha sentito per l'ultima volta al cellulare. Alle 4 delle prime ora di domenica 7 agosto egli era agonizzante davanti alla sbarra d'ingresso del villaggio Valtur.
Saltiamo le ipotesi delle prime ore: aggressione selvaggia, investimento di un pirata della strada... E arriviamo a quanto accertato dalla brava Polizia del Commissariato di zona e successivamente ufficialmente dichiarato dal Procuratore di Brindisi: il ragazzo, non abituato all'alcool, si era sentito male e giaceva in terra, quando è sopraggiunto un animatore del villaggio Valtur che l'ha investito riducendolo in fin di vita.
Il giovane ha una imponente emorragia cerebrale, lesioni al viso e al collo, ecchimosi su tutto il corpo.
Ora sembra migliorare e l'emorragia cerebrale, che può uccidere, sembra essersi arrestata.
Quello che mi colpisce è l'abitudine che i giovani hanno di festeggiare momenti di allegria ingerendo alcool che, insieme alle droghe, può provocare loro conseguenze gravissime.
Ma restiamo sull'alcool: due casi recenti mi hanno colpito prima di questo del sedicenne, quello di Domenico in gita scolastica all'Expo, anche lui si era sentito male in seguito all'ingestione di alcool, a cui non era abituato, ed è finito non si sa come morto in fondo ad un chiostrino di un albergo, e il caso del diciannovenne statunitense obnubilato dall'alcool fino a finire preda di ladri e balordi morendo poi nel Tevere; questo caso del sedicenne ha evidenziato che il ragazzo aveva un tasso alcoolico nel sangue alto, per questo egli si è sentito male e, sembra, gli amici che erano con lui sono corsi a chiamare aiuto nel mentre è arrivata l'auto condotta dall'animatore il quale, non si capisce come visto che nelle auto ci sono i fari, non l'ha visto steso a terra e l'ha preso riducendolo in fin di vita.
L'articolo su "La Repubblica" di ieri mi ha fatto sorridere, nonostante la drammaticità della vicenda perché l'articolista, Sonia Gioia, scrive: "... è stato travolto dall'auto di un animatore del villaggio, formalmente indagato per lesioni colpose gravissime anche se, secondo l'accusa "ha investito involontariamente la vittima" chiamando i soccorsi". Involontariamente! Ma certo Sonia Gioia! E vorrei vedere che fosse stato volontariamente! Sarebbe tentato omicidio, non crede?
venerdì 12 agosto 2016
Sempre su "La Repubblica" di ieri...
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Criminalità stradale
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
giovedì 11 agosto 2016
Spigolando su "La Repubblica" cartacea di oggi...
A pag. 6 leggo nell'inserto Bonsai di Sebastiano Messina un commento sulla situazione rifiuti che mi colpisce favorevolmente, perché scrive quello che dico spesso in famiglia e con i miei amici, ma non solo, l'ho scritto ad almeno tre Amministrazioni Comunali, alla Provincia quando fra i suoi compiti la legge diceva che doveva occuparsi del Coordinamento dello Smaltimento dei rifiuti, e su questo blog con l'etichetta Ambiente.
Scrive Messina: "Piazzando delle telecamere il Sindaco di Montepaone ha smascherato gli incivili che scaricavano in strada sacchi di spazzatura." E più avanti: "La diffusione della tecnologia ha fatto rinascere il timore del Grande Fratello. Da una parte chi non vuole le telecamere nelle strade.... Dall'altra c'è chi invoca la videosorveglianza in ogni luogo pubblico... Non saprei dire chi fa parte del primo gruppo, ma so che nel secondo ci sono tutti quelli che hanno la coscienza pulita."
Ebbene è da tempo che mio marito, quando andiamo a far visita ad uno dei nostri figli, vedendo ad esempio le piazzole di sosta sulla Cassia Veientana ridotte ad immonde discariche di rifiuti, dice che ci vorrebbero telecamere messe in cima ad alti pali, quindi irraggiungibili da vandali o ladri, a riprendere le targhe delle auto che si fermano a scaricare ogni tipo di immondizia. Le leggi per multare in modo salato ci sono da tanto tempo, e sarebbe ora che i tutori dell'ordine iniziassero ad applicarle. Chi frena loro la mano? Loro stessi? Allora non compiono il loro dovere. Oppure la lassa volontà politica? Allora è colpevole del degrado in cui vivono le nostre città.
Comunque anche il Sindaco di Montecompatri aveva adottato questo sistema ed io lo avevo pubblicato riprendendolo da "Il Mamilio", sotto il link al post:
Rita Coltellese *** Scrivere: Una bella notizia! Vorremmo sentirne di più!
Comunque anche il Sindaco di Montecompatri aveva adottato questo sistema ed io lo avevo pubblicato riprendendolo da "Il Mamilio", sotto il link al post:
Rita Coltellese *** Scrivere: Una bella notizia! Vorremmo sentirne di più!
A pag. 13 si parla del tentativo Madia di rendere licenziabili i Dirigenti di Stato. Ovviamente si comincia a parlare di Incostituzionalità!
L'Agdp, Associazione Dirigenti della Pubblica Amministrazione, precisa che "tagli di stipendio e licenziamenti sono già previsti nel contratto, basterebbe applicare le norme".
Come al solito: se le norme ci sono perché non vengono applicate?
E' un difetto che ricorre: come le multe a chi getta i rifiuti ovunque.
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Servizi e cittadino
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
mercoledì 10 agosto 2016
Giuseppe Rinaldi "Vertigo"
"Vertigo.Gli abissi dell'anima", dal 10 agosto su Rai 3
Venerdì, 22 Luglio 2016 09:16 - Scritto da Irene Natali
Mercoledì 10 agosto su Rai 3 in prima serata va in onda un nuovo programma. Il titolo è Vertigo. Gli abissi dell'anima. Autore e conduttore è il giornalista Giuseppe Rinaldi, autore di Chi l'ha visto?
Vertigo è un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'animo umano. Un'inchiesta che documenta gli stati d'animo che possono portare a patologie psicologiche e dipendenze da soldi, da droghe, da potere, ma anche da ossessioni.
I telespettatori incontreranno persone comuni, che sveleranno a cuore aperto gli errori della loro esistenza. C'è chi racconta come la dipendenza da un tavolo da gioco o dalle slot machine abbia rovinato non solo la propria vita, ma anche quella di figli e spesso dell'intera famiglia. Altri racconteranno quanto sia stato difficile emergere dal tunnel della droga e dalla bramosia di potere e sesso che li ha portati a compiere azioni delle quali successivamente si sono amaramente pentiti.
Giuseppe Rinaldi con questo programma occupa la stessa collocazione di Chi l'ha visto?, al quale ha fatto seguito una sorta di spin off chiamato Speciale Chi l'ha visto? che andrà in onda fino alla conclusione di luglio.
Il mese di agosto è dedicato a questo esperimento interessante e certamente di grande impatto emotivo, in un periodo tradizionalmente dedicato alle repliche e all'intrattenimento più nazionalpopolare.
Rinaldi verrà a contatto con un'umanità dolente, che racconterà le pagine più segrete della propria esistenza. Realizzerà un viaggio da nord a sud, attraverso tutta l'Italia, per documentare fino a quanto si può spingere una persona che ha incontrato sulla propria strada il demone del vizio. Verranno raccontate storie anche cruente, spesso difficili da elaborare da parte del pubblico. Vicende di grande sofferenza, soprattutto nella fase in cui i protagonisti hanno cercato di riemergere e di salvarsi, eludendo così il pericolo di perdere la propria dignità di uomo e di donna. Conosceremo ragazze ossessionate dalla perfezione del corpo che hanno avuto un rapporto malato con il cibo, incontreremo giovani che si sono persi per la dipendenza dalle nuove tecnologie. Ma spesso queste vicende hanno avuto un happy ending, che serve da monito per chi magari ha avuto le medesime esperienze e non riese a trovare la forza di riappropriarsi della propria volontà.
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| Giuseppe Rinaldi |
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
martedì 9 agosto 2016
Cronache di pazzie quotidiane - "Senza ritegno"
Senza ritegno
"'Sta puttana, zozza, schifosa! Tutti 'sti soldi buttati pe' 'sta siepe e mo' l'avemo dovuta tajà!"
La voce chioccia e volgare della insana donna giunse nel giardino dei confinanti mentre stavano tranquillamente cenando all'aperto con i figli. Il marito dell'insana, altrettando volgare, era però alienato in modo diverso: il suo carattere pauroso lo teneva a freno. Il figlio, pavido come il padre, le disse brevi frasi per contenerla, imitato dal padre che temeva l'incontinenza della donna.
La vicina, che la conosceva bene e proprio per questo la evitava come la peste, guardò allarmata i commensali temendo che avessero udito l'attacco insultante della spostata e, dunque, potessero reagire innescando una lite che lei proprio sdegnava, non volendo avere nulla da spartire con quella donna che, oltre l'evidente alienazione, nella sua vita comportamentale agiva proprio in modo da meritare a pieno titolo quegli aggettivi qualificativi che ora pronunciava contro di lei.
"Ci vuole proprio una faccia come la sua per dare della "zozza schifosa, nonché puttana a me!" Pensò Anna, senza dire niente agli altri che, per fortuna, avevano ignorato lo squallido gruppetto al di là della siepe, perché stavano parlando e scherzando fra loro mentre mangiavano.
Da anni Anna e famiglia spazzavano le foglie che la siepe dell'insana rilasciava sul loro impiantito: uno spazio davanti alla cucina vivibile e godibile dove avevano anche un piccolo barbecue, un tavolo ed un ombrellone. Un muro di cinta separava le due proprietà ed era totalmente costruito all'interno del terreno della famiglia di Anna, essendo la parte esterna sul filo del confine. La spesa di tale costruzione era stata totalmente a carico della famiglia che subiva la sporcizia della siepe. Inoltre Anna avrebbe voluto mettere dei vasi ed altri oggetti di abbellimento sulla sommità del suo muro, ma non poteva farlo per l'invasione della siepe della scadente coppia, che l'aveva piantata senza prevedere la sua inevitabile crescita.
Dapprima avevano sopportato, per evitare di avere a che fare con la donna palesemente instabile e violenta, sapendo che lo sciocco marito non poteva prendere alcuna decisione se la moglie non lo permetteva. Ma alla fine le piante erano così cresciute da sbordare dentro la proprietà dei pazienti vicini di almeno mezzo metro.
La donna che aiutava Anna ogni tanto nella cura della casa glielo disse: "Ma signora Anna, a me non importa niente, dove pulisco pulisco... Ma lei mi paga per pulire lo sporco di questi... Che spazzi lei o spazzi io non fa differenza: lei perde il suo tempo e i suoi soldi! Ma glielo dica! A parte che dovrebbero accorgersene da soli che la loro siepe invade la vostra casa..."
Anna sospirò: "Cara Beatrice, lei ha ragione... Debbo fare qualcosa.. Ma parlare con questi non è possibile! Conosce la situazione.. Lei è una pazza vera, non per modo di dire.. Lui è un minorato che vive come un burattino di cui lei fa quello che vuole."
"Gli faccia scrivere dall'avvocato allora!"
"Non ne vale la pena Beatrice. Non valgono i soldi dell'avvocato. Ci penso io."
Anna, pur non essendo laureata in legge, aveva una buona cultura generale che le consentiva, fino ad un certo segno, di sbrigare le noiose faccende burocratiche e legali da sé. Prese il Codice Civile, che aveva comperato molto tempo prima insieme al Codice Penale per mera consultazione e, trovati gli articoli che le servivano, stilò una lettera in cui richiamava i due sconsiderati ai loro doveri civili, invitandoli a provvedere senza costringerla a ricorrere veramente ad un avvocato.
Ad Anna costò solo il prezzo di una raccomandata, per rendere la cosa più legale possibile.
A casa dell'insana fu come un fulmine a ciel sereno. La squilibrata andò subito su di giri e il pavido consorte faticò non poco per rabbonirla aiutato dal figlio che, guarda il caso, era laureato proprio in Giurisprudenza. La calmò solo la parola del figlio che a lei, ignorante perché di bassa scolarizzazione, appariva di grandissima competenza.
"La dovete tajà. Nun ce so' santi!" Le disse il figlio con il tono più deciso che ruiscì a trovare.
"Ma nella lettera c'è scritto che non vogliono che la togliamo del tutto..." Provò a dire il padre a cui, proprio perché era un uomo terra terra, non mancava un concreto senso pratico ed utilitaristico.
"Fate come ve pare, ma 'e piante non ponno sporcaje 'a casa!" Concluse il figlio con aria competente.
A questo punto la donna nevrastenica si rimise al marito, che si teneva proprio perché aveva bisogno di un uomo che la sollevasse da incombenze che lei non sapeva affrontare.
L'uomo si fece aiutare in parte da un giardiniere e in parte lo fece lui e rasò la parte delle piante che davano verso il confine, tagliandone rami e ricacci in modo da creare uno spazio fra il muro dei confinanti e le sue piante, che non ne rimasero affatto danneggiate, nonostante l'accusa e gli insulti della proprietaria. Da allora la siepe non fece che rilasciare qualche foglia ogni tanto nell'impiantito dei vicini e Anna poté finalmente usufruire del suo muro.
Da anni Anna e famiglia spazzavano le foglie che la siepe dell'insana rilasciava sul loro impiantito: uno spazio davanti alla cucina vivibile e godibile dove avevano anche un piccolo barbecue, un tavolo ed un ombrellone. Un muro di cinta separava le due proprietà ed era totalmente costruito all'interno del terreno della famiglia di Anna, essendo la parte esterna sul filo del confine. La spesa di tale costruzione era stata totalmente a carico della famiglia che subiva la sporcizia della siepe. Inoltre Anna avrebbe voluto mettere dei vasi ed altri oggetti di abbellimento sulla sommità del suo muro, ma non poteva farlo per l'invasione della siepe della scadente coppia, che l'aveva piantata senza prevedere la sua inevitabile crescita.
Dapprima avevano sopportato, per evitare di avere a che fare con la donna palesemente instabile e violenta, sapendo che lo sciocco marito non poteva prendere alcuna decisione se la moglie non lo permetteva. Ma alla fine le piante erano così cresciute da sbordare dentro la proprietà dei pazienti vicini di almeno mezzo metro.
La donna che aiutava Anna ogni tanto nella cura della casa glielo disse: "Ma signora Anna, a me non importa niente, dove pulisco pulisco... Ma lei mi paga per pulire lo sporco di questi... Che spazzi lei o spazzi io non fa differenza: lei perde il suo tempo e i suoi soldi! Ma glielo dica! A parte che dovrebbero accorgersene da soli che la loro siepe invade la vostra casa..."
Anna sospirò: "Cara Beatrice, lei ha ragione... Debbo fare qualcosa.. Ma parlare con questi non è possibile! Conosce la situazione.. Lei è una pazza vera, non per modo di dire.. Lui è un minorato che vive come un burattino di cui lei fa quello che vuole."
"Gli faccia scrivere dall'avvocato allora!"
"Non ne vale la pena Beatrice. Non valgono i soldi dell'avvocato. Ci penso io."
Anna, pur non essendo laureata in legge, aveva una buona cultura generale che le consentiva, fino ad un certo segno, di sbrigare le noiose faccende burocratiche e legali da sé. Prese il Codice Civile, che aveva comperato molto tempo prima insieme al Codice Penale per mera consultazione e, trovati gli articoli che le servivano, stilò una lettera in cui richiamava i due sconsiderati ai loro doveri civili, invitandoli a provvedere senza costringerla a ricorrere veramente ad un avvocato.
Ad Anna costò solo il prezzo di una raccomandata, per rendere la cosa più legale possibile.
A casa dell'insana fu come un fulmine a ciel sereno. La squilibrata andò subito su di giri e il pavido consorte faticò non poco per rabbonirla aiutato dal figlio che, guarda il caso, era laureato proprio in Giurisprudenza. La calmò solo la parola del figlio che a lei, ignorante perché di bassa scolarizzazione, appariva di grandissima competenza.
"La dovete tajà. Nun ce so' santi!" Le disse il figlio con il tono più deciso che ruiscì a trovare.
"Ma nella lettera c'è scritto che non vogliono che la togliamo del tutto..." Provò a dire il padre a cui, proprio perché era un uomo terra terra, non mancava un concreto senso pratico ed utilitaristico.
"Fate come ve pare, ma 'e piante non ponno sporcaje 'a casa!" Concluse il figlio con aria competente.
A questo punto la donna nevrastenica si rimise al marito, che si teneva proprio perché aveva bisogno di un uomo che la sollevasse da incombenze che lei non sapeva affrontare.
L'uomo si fece aiutare in parte da un giardiniere e in parte lo fece lui e rasò la parte delle piante che davano verso il confine, tagliandone rami e ricacci in modo da creare uno spazio fra il muro dei confinanti e le sue piante, che non ne rimasero affatto danneggiate, nonostante l'accusa e gli insulti della proprietaria. Da allora la siepe non fece che rilasciare qualche foglia ogni tanto nell'impiantito dei vicini e Anna poté finalmente usufruire del suo muro.
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
domenica 7 agosto 2016
Giustizia mai certa
DA: FANPAGE.it
Cade in una buca e fa causa al Comune di Roma: condannata a pagare 10mila euro
La donna, un'insegnante di 70 anni, si rompe IV e V metacarpo della mano destra. Fa causa per ottenere un risarcimento, ma viene condanna a pagare le spese legali.
Arriva da Roma una sentenza che fungerà da deterrente a chi voglia intentare cause contro il Comune: una signora di 70 anni aveva fatto causa contro l'ente capitolino dopo essere caduta in una buca stradale in via Pian di Scò 26, in zona Montesacro. L'incidente, avvenuto nel 2010, le aveva causato la frattura del IV e del V metacarpo della mano destra. La vittima della caduta è Franca Forlini, insegnante e Cavaliere della Reppublica che, dopo l'incidente, è stata portata al Pronto soccorso che aveva pronunciato una prognosi di trenta giorni. A questo punto la donna intenta causa al Comune per ottenere un risarcimento. La controversia si trascina dal 2010 fino a pochi giorni fa, quando la sentenza libera il Campidoglio da qualsiasi responsabilità sull'accaduto, ma – soprattutto – condanna la donna a pagare le spese legali del convenuto e della ditta responsabile per la manutenzione del fondo stradale.
La sentenza. Il risultato, secondo quanto riferito dalla Forlini, sarà un esborso di circa diecimila euro, somma di 3.995,07 euro dei legali e di "spese varie". "Io questi soldi non li ho – osserva la signora – in più ho uno sfratto in corso perché l'ente proprietario dell'appartamento ha deciso di vendere la casa". L'esito della sentenza sembra essere legato ad un'insufficiente documentazione a sostegno della tesi della signora. Franca Forlini ha infatti spiegato che: "Se non stai attenta a fotografare immediatamente lo stato dei luoghi ti può anche capitare, come è accaduto a me, che il giorno dopo la ditta che si occupava della manutenzione invii subito qualcuno a sistemare il marciapiede. I vigili poi sono venuti quattro giorni dopo a fare il verbale".
Mi debbo consolare, giacché quello che è accaduto a questa Insegnante, persino Cavaliere della Repubblica, accadde anche a me alcuni anni fa nel parcheggio di IKEA Anagnina: caddi e subii una frattura scomposta all'avambraccio per cui dovetti anche subire un'operazione. Dapprima mi rivolsi direttamente ad Ikea descrivendo l'accaduto e le cause presenti nel parcheggio, ed Ikea mi indirizzò alla Toro Assicurazioni suo Assicuratore. La Compagnia di Assicurazione mi fece contattare da un Perito il quale mi convocò sul posto dell'accaduto e scrisse che "l'insidia c'era". Quando andai a parlare con il liquidatore della Toro questi mi oppose a muso duro un totale diniego al risarcimento, che riguardava i giorni di lavoro persi e dunque le indennità di presenza, oltre a qualche piccola spesa extraospedaliera di farmacia. Una cifra modica, ma non volle giustificare in alcun modo perché la negava, visto che il loro Perito aveva scritto che "l'insidia c'era". Alla mia meraviglia oppose un lapidario: "Il perito può dire quello che vuole, ma decidiamo noi." Il perito lavorava in una Agenzia di cui la Toro si serviva e il mio commento fu: "Allora che lo pagate a fare per scrivere le perizie?"
Indignata mi rivolsi ad un avvocato che lavorava senza essere pagato, ma prendendo una percentuale sul risarcimento ottenuto. Dissi a lui e agli altri avvocati presenti nel suo studio che la loro percentuale era troppo bassa, mi sembra fosse il 20%, potevano prendersi l'80%, giacché per me a questo punto era solo una questione di giustizia. L'avvocato valutò il danno in euro 14.000 tramite i suoi Periti, tutti a suo carico, compreso un ingegnere, con cui volle ripetessi la medesima perizia che avevamo fatto con il Perito incaricato dalla Toro Assicurazioni, il quale stabilì la stessa identica cosa: che "l'insidia c'era".
Dopo la causa una giovane magistrato donna sentenziò che avevo torto io e mi condannò a pagare le spese di giudizio e l'avvocato della controparte per euro 2.600. L'avvocato della Toro Assicurazioni aveva lo studio non lontano da quello del mio, dalle parti di Piazzale Flaminio a Roma. Era un uomo anziano saggio e signorile e con lui lavoravano anche il figlio e la nuora. Mi disse schiettamente che non capiva neppure lui perché il magistrato avesse deciso così, anche se per lui naturalmente andava bene perché aveva vinto la causa, giacché sua moglie era caduta per una delle innumerevoli buche sull'asfalto delle vie di Roma ed era stata risarcita dal Comune di Roma.
Rita Coltellese *** Scrivere: Assicurazioni misteriose...
Cade in una buca e fa causa al Comune di Roma: condannata a pagare 10mila euro
La donna, un'insegnante di 70 anni, si rompe IV e V metacarpo della mano destra. Fa causa per ottenere un risarcimento, ma viene condanna a pagare le spese legali.
Arriva da Roma una sentenza che fungerà da deterrente a chi voglia intentare cause contro il Comune: una signora di 70 anni aveva fatto causa contro l'ente capitolino dopo essere caduta in una buca stradale in via Pian di Scò 26, in zona Montesacro. L'incidente, avvenuto nel 2010, le aveva causato la frattura del IV e del V metacarpo della mano destra. La vittima della caduta è Franca Forlini, insegnante e Cavaliere della Reppublica che, dopo l'incidente, è stata portata al Pronto soccorso che aveva pronunciato una prognosi di trenta giorni. A questo punto la donna intenta causa al Comune per ottenere un risarcimento. La controversia si trascina dal 2010 fino a pochi giorni fa, quando la sentenza libera il Campidoglio da qualsiasi responsabilità sull'accaduto, ma – soprattutto – condanna la donna a pagare le spese legali del convenuto e della ditta responsabile per la manutenzione del fondo stradale.
La sentenza. Il risultato, secondo quanto riferito dalla Forlini, sarà un esborso di circa diecimila euro, somma di 3.995,07 euro dei legali e di "spese varie". "Io questi soldi non li ho – osserva la signora – in più ho uno sfratto in corso perché l'ente proprietario dell'appartamento ha deciso di vendere la casa". L'esito della sentenza sembra essere legato ad un'insufficiente documentazione a sostegno della tesi della signora. Franca Forlini ha infatti spiegato che: "Se non stai attenta a fotografare immediatamente lo stato dei luoghi ti può anche capitare, come è accaduto a me, che il giorno dopo la ditta che si occupava della manutenzione invii subito qualcuno a sistemare il marciapiede. I vigili poi sono venuti quattro giorni dopo a fare il verbale".
Mi debbo consolare, giacché quello che è accaduto a questa Insegnante, persino Cavaliere della Repubblica, accadde anche a me alcuni anni fa nel parcheggio di IKEA Anagnina: caddi e subii una frattura scomposta all'avambraccio per cui dovetti anche subire un'operazione. Dapprima mi rivolsi direttamente ad Ikea descrivendo l'accaduto e le cause presenti nel parcheggio, ed Ikea mi indirizzò alla Toro Assicurazioni suo Assicuratore. La Compagnia di Assicurazione mi fece contattare da un Perito il quale mi convocò sul posto dell'accaduto e scrisse che "l'insidia c'era". Quando andai a parlare con il liquidatore della Toro questi mi oppose a muso duro un totale diniego al risarcimento, che riguardava i giorni di lavoro persi e dunque le indennità di presenza, oltre a qualche piccola spesa extraospedaliera di farmacia. Una cifra modica, ma non volle giustificare in alcun modo perché la negava, visto che il loro Perito aveva scritto che "l'insidia c'era". Alla mia meraviglia oppose un lapidario: "Il perito può dire quello che vuole, ma decidiamo noi." Il perito lavorava in una Agenzia di cui la Toro si serviva e il mio commento fu: "Allora che lo pagate a fare per scrivere le perizie?"
Indignata mi rivolsi ad un avvocato che lavorava senza essere pagato, ma prendendo una percentuale sul risarcimento ottenuto. Dissi a lui e agli altri avvocati presenti nel suo studio che la loro percentuale era troppo bassa, mi sembra fosse il 20%, potevano prendersi l'80%, giacché per me a questo punto era solo una questione di giustizia. L'avvocato valutò il danno in euro 14.000 tramite i suoi Periti, tutti a suo carico, compreso un ingegnere, con cui volle ripetessi la medesima perizia che avevamo fatto con il Perito incaricato dalla Toro Assicurazioni, il quale stabilì la stessa identica cosa: che "l'insidia c'era".
Dopo la causa una giovane magistrato donna sentenziò che avevo torto io e mi condannò a pagare le spese di giudizio e l'avvocato della controparte per euro 2.600. L'avvocato della Toro Assicurazioni aveva lo studio non lontano da quello del mio, dalle parti di Piazzale Flaminio a Roma. Era un uomo anziano saggio e signorile e con lui lavoravano anche il figlio e la nuora. Mi disse schiettamente che non capiva neppure lui perché il magistrato avesse deciso così, anche se per lui naturalmente andava bene perché aveva vinto la causa, giacché sua moglie era caduta per una delle innumerevoli buche sull'asfalto delle vie di Roma ed era stata risarcita dal Comune di Roma.
Rita Coltellese *** Scrivere: Assicurazioni misteriose...
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Cronache giudiziarie
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
Rotola... l'Italia rotola... come "Il barattolo" di Gianni Meccia..
Da: TGCOM24
Piccardo (Ucoii) su Fb: "Anche la poligamia è un diritto civile, come le unioni omosex"
Il post del presidente dellʼUnione delle comunità islamiche italiane ha suscitato un forte dibattito in Rete
"Se è solo una questione di diritti civili, ebbene la poligamia è un diritto civile". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Hamza Roberto Piccardo, presidente dell'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche italiane, che correda la sua dichiarazione con una foto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, assieme a due uomini uniti civilmente in Comune. Il post ha suscitato un forte dibattito in Rete.
L'ho scritto pochi post fa:
Rita Coltellese *** Scrivere: La Società Italiana cambiata a forza di propaganda
Stanno cambiando la nostra società con i suoi valori sopra le nostre teste: immissione indiscriminata di africani di ogni Paese, senza cordone sanitario come fatto negli USA all'immigrazione consentita... Non più confini, tasse sui soliti noti che pagano da generazioni per mantenere tutto questo mentre vedono i loro diritti sempre più erosi...
Ed ora questo...
E sul piano del diritto è anche logico...
Nella loro cultura la poligamia è normale...
Perché due uomini o due donne si e un uomo islamico con più mogli no?
Questo, unito, alle recenti dichiarazioni di un altro rappresentante del mondo islamico presente in Italia, che ha detto che gli islamici "sono qui per bonificare l'Italia e rieducarci", ci fa ben sperare per il futuro... Al massimo, pacificamente e con l'assenso della sinistra, ci faranno solo questo. Altrimenti: machete, bombe, camion, spari...
Dipende da noi... possiamo ancora votare...
Stanno cambiando la nostra società con i suoi valori sopra le nostre teste: immissione indiscriminata di africani di ogni Paese, senza cordone sanitario come fatto negli USA all'immigrazione consentita... Non più confini, tasse sui soliti noti che pagano da generazioni per mantenere tutto questo mentre vedono i loro diritti sempre più erosi...
Ed ora questo...
E sul piano del diritto è anche logico...
Nella loro cultura la poligamia è normale...
Perché due uomini o due donne si e un uomo islamico con più mogli no?
Questo, unito, alle recenti dichiarazioni di un altro rappresentante del mondo islamico presente in Italia, che ha detto che gli islamici "sono qui per bonificare l'Italia e rieducarci", ci fa ben sperare per il futuro... Al massimo, pacificamente e con l'assenso della sinistra, ci faranno solo questo. Altrimenti: machete, bombe, camion, spari...
Dipende da noi... possiamo ancora votare...
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Costume,
Etica e Diritto,
Società
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
L'Italia va a rovescio
Da: La Stampa
La Francia respinge in Italia 140 migranti
Schedati e caricati in due pullman: andranno in un centro di accoglienza in Sud Italia. Alcuni di loro ieri avevano nuotato fino a Mentone. Un migliaio restano a Ventimiglia
Il trattato di Dublino sembra che stabilisca che chi arriva clandestinamente dal mare sulle nostre coste deve essere identificato e rimanere in Italia.
Ma questi uomini di pelle nera che sono riusciti ad arrivare fino ai confini con la Francia non vogliono essere identificati perché vogliono proseguire verso altre destinazioni europee.
Dunque coloro che si sono buttati a mare ed hanno nuotato fino alle coste della Francia dovevano rimanere in Francia se non si erano fatti identificare in Italia.
Se un uomo di pelle nera arriva a nuoto sulle spiagge francesi chi stabilisce che sia partito dagli scogli di Ventimiglia e non che si sia gettato in mare da una nave di passaggio o da altro natante?
Questo sul piano legale, naturalmente. Dunque la Francia a quale titolo lo rispedisce da noi?
Il trattato di Dublino esiste solo per l'Italia?
Gli italiani, almeno tutti quelli con cui parlo più tutti coloro i cui commenti vengono pubblicati sui giornali se non glieli censurano, non sono felici della scelta del Governo Renzi sull'immigrazione, né di doverla mantenere con le proprie tasse, visto che per i bisogni primari degli italiani i soldi non ci sono.
I giornali hanno pubblicato la ferale notizia della morte di un poliziotto di 50 anni per infarto mentre tentava di sedare i tafferugli a Ventimiglia... Il mondo in Italia sta andando a rovescio: nessun clamore per questo tutore dell'ordine della nostra disordinata società, gravata dalla presenza a nessun titolo di estranei senza alcun permesso, il quale, stremato dalla fatica e dalla tensione, è morto nell'adempimento del suo lavoro...
Se si fosse trattato di uno degli uomini di pelle nera accampati sugli scogli di Ventimiglia il clamore sarebbe stato massimo e lo scandalo altissimo. Sicuramente qualche ipocrita rappresentante delle nostre deludenti Istituzioni sarebbe andato ai suoi funerali: pagati dai contribuenti italiani naturalmente.
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Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
sabato 6 agosto 2016
Sentenze / Riportare a mezzo stampa dichiarazioni altrui: responsabilità del giornalista (Cass., 1952/14)
DA: http://www.canestrinilex.com
11SET2014
11SET2014
Riportare a mezzo stampa dichiarazioni altrui: responsabilità del giornalista (Cass., 1952/14)
Autorità giudiziaria Cassazione civile
Argomenti correlati: diritto di cronaca, libera manifestazione del pensiero, intervista
Le tre regole per escludere la responsabilità del giornalista nel caso di diffusione di notizie consistenti in fatti od opinioni riferiti da altri (cd. "responsabilità del diffusore mediatico").
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 maggio– 11 settembre 2014, n. 19152
Svolgimento del processo
1. Con atto notificato il 10.5.2001 B.S. convenne dinanzi al Tribunale di Roma le società The Economist Newspaper Ltd. e Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., allegando che:
(-) le società convenute erano editrici, rispettivamente, dei quotidiani "The Economist" e "La Repubblica";
(-) il (omissis) il quotidiano The Economist aveva pubblicato un articolo dal titolo “An italian story", dal contenuto diffamatorio per esso attore, del quale si mettevano in dubbio l'onestà e la trasparenza;
(-) tale scritto era stato ripreso e divulgato dal quotidiano La Repubblica il giorno successivo ((omissis)), in un articolo dal titolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare");
(-) la pubblicazione dei due articoli avvenne in concomitanza con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001, nelle quali esso attore era candidato.
Concluse pertanto chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento del danno.
2. Con sentenza 21.11.2003 n. 28206 il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per territorio in merito alla domanda formulata nei confronti della The Economist Newspaper Ltd., e rigettò quella formulata nei confronti della Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..
3. La sentenza, impugnata dal soccombente limitatamente al rigetto della domanda nei confronti della Gruppo Editoriale L'Espresso, venne confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 9.10.2007 n. 3983. La Corte d'appello ha motivato la propria decisione affermando che la pubblicazione dell'articolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare" sul quotidiano La Repubblica costituì legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da B.S. , sulla base di tre motivi.
Ha resistito la Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. con controricorso.
(-) le società convenute erano editrici, rispettivamente, dei quotidiani "The Economist" e "La Repubblica";
(-) il (omissis) il quotidiano The Economist aveva pubblicato un articolo dal titolo “An italian story", dal contenuto diffamatorio per esso attore, del quale si mettevano in dubbio l'onestà e la trasparenza;
(-) tale scritto era stato ripreso e divulgato dal quotidiano La Repubblica il giorno successivo ((omissis)), in un articolo dal titolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare");
(-) la pubblicazione dei due articoli avvenne in concomitanza con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001, nelle quali esso attore era candidato.
Concluse pertanto chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento del danno.
2. Con sentenza 21.11.2003 n. 28206 il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per territorio in merito alla domanda formulata nei confronti della The Economist Newspaper Ltd., e rigettò quella formulata nei confronti della Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..
3. La sentenza, impugnata dal soccombente limitatamente al rigetto della domanda nei confronti della Gruppo Editoriale L'Espresso, venne confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 9.10.2007 n. 3983. La Corte d'appello ha motivato la propria decisione affermando che la pubblicazione dell'articolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare" sul quotidiano La Repubblica costituì legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da B.S. , sulla base di tre motivi.
Ha resistito la Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Assume violati gli artt. 51, 185, 187 e 595 c.p.; gli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c.; gli artt. 11 e 12 L. 8.2.1947 n. 48 ("Disposizioni sulla stampa").
Espone, al riguardo, come la Corte d'appello abbia ritenuto non violato dal quotidiano La Repubblica il dovere di verità, sul presupposto che esso si era limitato a riferire dell'avvenuta pubblicazione dell'articolo in contestazione sul quotidiano The Economist. Tale pubblicazione, pertanto, rappresentava il "fatto", vero ed oggettivo, che il quotidiano italiano aveva diffuso. Tale inquadramento giuridico della fattispecie è contestato dal ricorrente, ad avviso del quale il giornalista ha sempre il dovere di verificare la fondatezza delle notizie che diffonde, anche quando si tratti di notizie riferite da terzi.
Se così non fosse, conclude il ricorrente, si perverrebbe all'assurdo di lasciare impunita la condotta di chi, senza alcuna verifica, diffonda uno scritto diffamatorio preparato da terzi.
1.2. Il motivo è infondato.
Il ricorso pone il tema dei presupposti e dei limiti della responsabilità del giornalista e dell'editore, nel caso di diffusione di notizie consistenti in fatti od opinioni riferiti da altri (cd. "responsabilità del diffusore mediatico"). Su questo tema, dopo vari contrasti negli passati, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata stabilendo al riguardo tre regole fondamentali.
1.2.1. La prima regola è che il giornalista il quale riporti dichiarazioni altrui (come nel caso dell'intervistatore; ovvero dell'articolo che dia conto di deposizioni testimoniali o rese in ambito giudiziario; od ancora - come nel caso di specie - dell'articolo che riferisca di scritti altrui) non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia (Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005, Rv. 585231), né da quello di verificare se, al momento in cui ne da contezza ai lettori, i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 17/03/2010, Rv. 612224).
1.2.2. La seconda regola è un'eccezione alla prima: quando riferisce opinioni e dichiarazioni di terzi, il giornalista è esonerato sia dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, sia di evitare di riferire espressioni oltraggiose, quando sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 10686 del 24/04/2008, Rv. 602949). Quando, infatti, ricorre il suddetto interesse pubblico, questo deve prevalere, in quanto tutelato dall'art. 21 cost., sull'interesse del singolo all'integrità del proprio onore e della propria reputazione.
Questo interesse deve essere valutato caso per caso dal giudice di merito, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti (il terzo che compie la dichiarazione e la persona diffamata), della materia in discussione e del contesto della notizia (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651).
Pertanto il giornalista che riferisca opinioni o dichiarazioni di terzi è esonerato da responsabilità per diffamazione, quando la dichiarazione del terzo costituisca di per se stessa un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe meno al suo compito informativo se lo tacesse (così la fondamentale decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637).
1.2.3. La terza regola è una eccezione alla eccezione (che fa quindi risorgere il principio generale): quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevante interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di terzi, e non verità oggettive. Chi riferisce opinioni altrui deve quindi astenersi dal ricorrere ad accostamenti suggestivi o capziosi, tali da indurre in errore il lettore e fargli percepire come veritieri i fatti dichiarati da terzi. In quest'ultima ipotesi, infatti, il giornalista dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato (Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626951; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230).
1.3. Tutte e tre queste regole sono state rispettate dalla Corte d'appello. Sono state rispettate le prime due, perché la pubblicazione dell'articolo da parte di The Economist per la fonte da cui proveniva, e per i contenuti che aveva, costituiva una notizia di indubbio interesse generale. Il giornalista che ha diffuso la notizia in Italia, pertanto, era esonerato dal verificare la verità oggettiva dei fatti narrati dal quotidiano britannico. È stata, altresì, rispettata la terza, perché il giudice di merito - con valutazione non sindacabile in questa sede - ha ritenuto rispettato dal giornalista italiano il dovere di terzietà e non decettività, consistente nel non presentare le opinioni altrui come fatti oggettivi.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Anche in questo caso le norme violate sono ravvisate negli artt. artt. 51, 185, 187 e 595 c.p.; gli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c.; gli artt. 11 e 12 L. 8.2.1947 n. 48 (“Disposizioni sulla stampa").
Espone, al riguardo, la tesi secondo cui il giornalista che riferisce dichiarazioni altrui, anche ad ammettere che sia esonerato dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, ha comunque il dovere di astenersi sia dal trascrivere integralmente scritti offensivi, sia dal riferire la notizia in forma "maliziosa, insinuante ed offensiva".
2.2. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.
2.2.1. Nella parte in cui sostiene che il giornalista non deve riferire all'opinione pubblica opinioni altrui, quando queste abbiano contenuto diffamatorio, il motivo è infondato.
Per quanto appena detto, infatti, la regola affermata da questa Corte è esattamente opposta a quella invocata dal ricorrente: quando sussista un interesse pubblico alla notizia (intendendosi per "notizia" il fatto della dichiarazione del terzo), il giornalista ha diritto di riferirla, "e ciò indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate" (sono parole di Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651).
2.2.2. Nella parte, invece, in cui il motivo di ricorso prospetta una violazione, da parte del quotidiano La Repubblica, del requisito della continenza, esso è inammissibile: in questa parte, infatti, sotto le vesti della censura in iure il ricorrente intende inammissibilmente sottoporre a riesame un tipico accertamento di fatto, ovvero la valutazione della forma civile e della continenza verbale d'uno scritto giornalistico.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che il limite della continenza formale, nel caso di specie, fosse stato rispettato.
3.2. Il motivo è infondato.
La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, si è fatta carico di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto non superato, da parte del quotidiano La Repubblica, il limite della continenza verbale (così la sentenza impugnata, pag. 5, terzo capoverso).
La motivazione, dunque, esiste: né ovviamente è consentito a questa Corte sindacarla nel merito.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Assume violati gli artt. 51, 185, 187 e 595 c.p.; gli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c.; gli artt. 11 e 12 L. 8.2.1947 n. 48 ("Disposizioni sulla stampa").
Espone, al riguardo, come la Corte d'appello abbia ritenuto non violato dal quotidiano La Repubblica il dovere di verità, sul presupposto che esso si era limitato a riferire dell'avvenuta pubblicazione dell'articolo in contestazione sul quotidiano The Economist. Tale pubblicazione, pertanto, rappresentava il "fatto", vero ed oggettivo, che il quotidiano italiano aveva diffuso. Tale inquadramento giuridico della fattispecie è contestato dal ricorrente, ad avviso del quale il giornalista ha sempre il dovere di verificare la fondatezza delle notizie che diffonde, anche quando si tratti di notizie riferite da terzi.
Se così non fosse, conclude il ricorrente, si perverrebbe all'assurdo di lasciare impunita la condotta di chi, senza alcuna verifica, diffonda uno scritto diffamatorio preparato da terzi.
1.2. Il motivo è infondato.
Il ricorso pone il tema dei presupposti e dei limiti della responsabilità del giornalista e dell'editore, nel caso di diffusione di notizie consistenti in fatti od opinioni riferiti da altri (cd. "responsabilità del diffusore mediatico"). Su questo tema, dopo vari contrasti negli passati, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata stabilendo al riguardo tre regole fondamentali.
1.2.1. La prima regola è che il giornalista il quale riporti dichiarazioni altrui (come nel caso dell'intervistatore; ovvero dell'articolo che dia conto di deposizioni testimoniali o rese in ambito giudiziario; od ancora - come nel caso di specie - dell'articolo che riferisca di scritti altrui) non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia (Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005, Rv. 585231), né da quello di verificare se, al momento in cui ne da contezza ai lettori, i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 17/03/2010, Rv. 612224).
1.2.2. La seconda regola è un'eccezione alla prima: quando riferisce opinioni e dichiarazioni di terzi, il giornalista è esonerato sia dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, sia di evitare di riferire espressioni oltraggiose, quando sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 10686 del 24/04/2008, Rv. 602949). Quando, infatti, ricorre il suddetto interesse pubblico, questo deve prevalere, in quanto tutelato dall'art. 21 cost., sull'interesse del singolo all'integrità del proprio onore e della propria reputazione.
Questo interesse deve essere valutato caso per caso dal giudice di merito, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti (il terzo che compie la dichiarazione e la persona diffamata), della materia in discussione e del contesto della notizia (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651).
Pertanto il giornalista che riferisca opinioni o dichiarazioni di terzi è esonerato da responsabilità per diffamazione, quando la dichiarazione del terzo costituisca di per se stessa un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe meno al suo compito informativo se lo tacesse (così la fondamentale decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637).
1.2.3. La terza regola è una eccezione alla eccezione (che fa quindi risorgere il principio generale): quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevante interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di terzi, e non verità oggettive. Chi riferisce opinioni altrui deve quindi astenersi dal ricorrere ad accostamenti suggestivi o capziosi, tali da indurre in errore il lettore e fargli percepire come veritieri i fatti dichiarati da terzi. In quest'ultima ipotesi, infatti, il giornalista dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato (Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626951; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230).
1.3. Tutte e tre queste regole sono state rispettate dalla Corte d'appello. Sono state rispettate le prime due, perché la pubblicazione dell'articolo da parte di The Economist per la fonte da cui proveniva, e per i contenuti che aveva, costituiva una notizia di indubbio interesse generale. Il giornalista che ha diffuso la notizia in Italia, pertanto, era esonerato dal verificare la verità oggettiva dei fatti narrati dal quotidiano britannico. È stata, altresì, rispettata la terza, perché il giudice di merito - con valutazione non sindacabile in questa sede - ha ritenuto rispettato dal giornalista italiano il dovere di terzietà e non decettività, consistente nel non presentare le opinioni altrui come fatti oggettivi.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Anche in questo caso le norme violate sono ravvisate negli artt. artt. 51, 185, 187 e 595 c.p.; gli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c.; gli artt. 11 e 12 L. 8.2.1947 n. 48 (“Disposizioni sulla stampa").
Espone, al riguardo, la tesi secondo cui il giornalista che riferisce dichiarazioni altrui, anche ad ammettere che sia esonerato dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, ha comunque il dovere di astenersi sia dal trascrivere integralmente scritti offensivi, sia dal riferire la notizia in forma "maliziosa, insinuante ed offensiva".
2.2. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.
2.2.1. Nella parte in cui sostiene che il giornalista non deve riferire all'opinione pubblica opinioni altrui, quando queste abbiano contenuto diffamatorio, il motivo è infondato.
Per quanto appena detto, infatti, la regola affermata da questa Corte è esattamente opposta a quella invocata dal ricorrente: quando sussista un interesse pubblico alla notizia (intendendosi per "notizia" il fatto della dichiarazione del terzo), il giornalista ha diritto di riferirla, "e ciò indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate" (sono parole di Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651).
2.2.2. Nella parte, invece, in cui il motivo di ricorso prospetta una violazione, da parte del quotidiano La Repubblica, del requisito della continenza, esso è inammissibile: in questa parte, infatti, sotto le vesti della censura in iure il ricorrente intende inammissibilmente sottoporre a riesame un tipico accertamento di fatto, ovvero la valutazione della forma civile e della continenza verbale d'uno scritto giornalistico.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che il limite della continenza formale, nel caso di specie, fosse stato rispettato.
3.2. Il motivo è infondato.
La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, si è fatta carico di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto non superato, da parte del quotidiano La Repubblica, il limite della continenza verbale (così la sentenza impugnata, pag. 5, terzo capoverso).
La motivazione, dunque, esiste: né ovviamente è consentito a questa Corte sindacarla nel merito.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna B.S. alla rifusione in favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
-) rigetta il ricorso;
-) condanna B.S. alla rifusione in favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
Non sono giornalista, anche se quando pubblicavo degli articoli su una rivista mi era stato proposto di fare l'esame, previa fatturazione dei miei articoli, sempre scritti gratis per pura passione e divertimento.
Come blogger ho comunque dei doveri legali e, nell'esprimere le mie opinioni, li ho tenuti sempre presenti. Da quando ho creato questo blog, cioè dalla fine del 2010, non ho avuto mai alcun problema ad eccezione di un dipendente delle FF.SS. di cui avevo riportato lo scambio di e-mail fra me e lui, nella sua veste professionale, per documentare le nostre, come famiglia, vicissitudini per ottenere un rimborso di un biglietto di treno abolito per sciopero. Ho documentato quello che è, per Statuto delle Ferrovie dello Stato, un diritto legale che, per errori ed omissioni di alcuni impiegati amministrativi, era diventato una delle solite vie crucis che inducono gli utenti a desistere dal loro diritto. Nel documentare questo iter comparivano vari nomi nelle e-mail e, essendo uno scambio di corrispondenza fra l'utente, mio familiare, e l'amministrazione inadempiente, potevo renderla pubblica su questo blog non essendo corrispondenza privata. Nessuno ha protestato, ad eccezione di uno che ha voluto che comparissero solo le iniziali del suo nome, non potendo certo pretendere che si occultasse anche l'Ufficio di appartenenza con cui lo scambio di e-mail era avvenuto.
Non ho avuto alcuna difficoltà ad ottemperare alla sua richiesta in quanto mi scrisse, privatamente, che era stato oggetto di prese in giro per questa pratica amministrativa svolta con ritardo.
Il 4 agosto ricevo per la prima volta una richiesta, tramite Studio Legale, di cancellazione di un intero post dell'anno scorso non per cose da me scritte, bensì per solo alcune righe di un intero articolo che io avevo riportato da un sito dal taglio giornalistico citando, come faccio sempre, la fonte. Lo faccio per ovvie ragioni di copyright, come è legalmente giusto, anche se da questo blog non traggo per scelta alcun guadagno, dunque non lucro sul lavoro intellettuale altrui, ma faccio come si faceva un tempo quando si ritagliavano articoli di giornale cartaceo che si ritenevano interessanti.
Non ho avuto alcun problema a cancellare il post nella sua interezza, compresi i miei commenti che però non riguardavano la notizia di poche righe incriminata e inclusa nell'articolo. Quello che mi ha sorpreso è però che mi si chiedesse conto di cose scritte da altri, chiaramente citati come sempre all'inizio dell'articolo riportato.
Ho fatto dunque una piccola ricerca giurisprudenziale ed ho scoperto questa sentenza della Cassazione in cui il prestigioso quotidiano La Repubblica è stato citato in giudizio per aver ripreso una notizia da un giornale inglese che il ricorrente ha ritenuto diffamatoria.
Ho trovato la sentenza interessante e l'ho riportata per la mia cultura e di chi mi legge, in quanto mi sembra di aver capito, dal linguaggio legale sempre un poco ostico, che per il giornale straniero la Corte ha dichiarato di non avere competenza per territorio e per il quotidiano La Repubblica, che ha riportato lo scritto altrui, ha ritenuto di rigettare il ricorso del ricorrente addebitandogli le spese di giudizio.
Per quel che attiene questa mia esperienza, ho notato, con ulteriore sorpresa, che la notizia contenuta nell'articolo da me copiato e incollato sul mio post è ancora in circolazione sul WEB su altri giornali on-line...
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Etica e Diritto
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
martedì 26 luglio 2016
Sardegna Portorotondo Affitto vacanze a settembre 2017
AVVISO: l'appartamento è libero dalle h. 10:00 del 10 settembre alle h. 17:00 del 17 settembre 2017 per eventuale affitto. Rimane in vendita ad euro 9000.
Rita Coltellese *** Scrivere: Vendo appartamento in multiproprietà
Cliccando sul link sopra riportato si apre l'annuncio di vendita dell'appartamento che affitto anche a settimana dal 3 settembre 2017: euro 500 per la settimana dal 3 al 10 settembre ed euro 450 dal 10 settembre al 17 settembre. L'ingresso è alle h. 17:00 e l'uscita alle h. 10:00. Dunque per chi volesse affittare la settimana dal 10 settembre al 17 settembre l'appartamento, liberato alle h. 10:00, sarà pulito e rifornito di biancheria dal personale di pulizia e pronto per le h. 17:00 (a volte riescono a consegnarlo anche un paio di ore prima, intorno alle h: 15:00).
L'affitto dell'intero periodo di 15 giorni costa euro 900.
L'affitto, sia a settimana che per gg. 15, comprende:
Nel Residence esiste una lavanderia provvista di lavatrici e asciugatrice a gettone. I gettoni sono acquistabili presso la Reception.
Per chi fosse interessato telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri: 06 9406613 - 0773 593392; oppure una e-mail al seguente indirizzo: rita.colt@alice.it;
cellulare per ulteriori informazioni 339 7142325, qualora non abbiate risposta inviare un sms e sarete ricontattati.
Rita Coltellese *** Scrivere: Vendo appartamento in multiproprietà
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| L'appartamento si sviluppa su un piano a livello giardino e ha un vialetto di accesso personale coperto dal verde dai vialetti pedonali comuni. |
Cliccando sul link sopra riportato si apre l'annuncio di vendita dell'appartamento che affitto anche a settimana dal 3 settembre 2017: euro 500 per la settimana dal 3 al 10 settembre ed euro 450 dal 10 settembre al 17 settembre. L'ingresso è alle h. 17:00 e l'uscita alle h. 10:00. Dunque per chi volesse affittare la settimana dal 10 settembre al 17 settembre l'appartamento, liberato alle h. 10:00, sarà pulito e rifornito di biancheria dal personale di pulizia e pronto per le h. 17:00 (a volte riescono a consegnarlo anche un paio di ore prima, intorno alle h: 15:00).
L'affitto dell'intero periodo di 15 giorni costa euro 900.
L'affitto, sia a settimana che per gg. 15, comprende:
- Pulizia settimanale e cambio della biancheria: letto, asciugamani, canovacci da cucina.
- Assistenza da parte della Reception per qualsiasi guasto o problema inerente la casa.
- Tutti i consumi della casa: elettricità, acqua calda (non c'è cucina a gas bensì elettrica).
- Uso dei campi da tennis previa prenotazione presso la reception.
- Uso della piscina di acqua di mare, con doccia calda e relativi lettini con ombrellone.
- Uso del campo di bocce.
- Uso della doccia ad acqua calda della pinetina prospiciente l'uscita dalla spiaggia.
- Spettacoli serali presso l'anfiteatro della piscina.
- Intrattenimento dei bambini e lezioni di ginnastica con personale dedicato.
Nel Residence esiste una lavanderia provvista di lavatrici e asciugatrice a gettone. I gettoni sono acquistabili presso la Reception.
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| Il Golfo di Cugnana su cui affaccia il Residence visto dai campi di tennis |
Per chi fosse interessato telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri: 06 9406613 - 0773 593392; oppure una e-mail al seguente indirizzo: rita.colt@alice.it;
cellulare per ulteriori informazioni 339 7142325, qualora non abbiate risposta inviare un sms e sarete ricontattati.
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| Viale pedonale comune che raccorda il vialetto che porta alla casa situata con vista verso il mare e la piscina. |
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| Uno scorcio dei giardini del Residence |
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Comunicazioni
Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
domenica 24 luglio 2016
Italiani pagate questo!!! E subite anche la pubblicità!!!
Da: La Repubblica.it
La Rai mette gli stipendi online: molti ex senza incarico prendono più di 200mila euro
Da domani sul sito dell’azienda i compensi di dirigenti e giornalisti oltre i 200 mila euro. In testa l’ad Campo Dall’Orto. Tra i 'parcheggiati' ma pagati anche Carmen Lasorella
di GOFFREDO DE MARCHIS
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Nata a Roma nel 1946. Ha pubblicato "Normalità Apparente" nel 2006 e "Il Romanzo dell'Università" nel 2007 per i tipi dell'Editore MEF-Firenze; "L'Uomo Cane" nel 2010 e "Mostri e Ritratti" nel 2011 per i tipi dell'Editore Universitalia di Onorati S.r.l.-Roma. Una sua poesia è stata pubblicata nell'Antologia "Fili di Parole " di Giulio Perrone Editore S.r.l.-Roma nel 2008.
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